CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA

OPERAZIONI RILEVANTI E NON AI FINI IVA

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, hai fini IVA, possono essere distinte in:

  • operazioni rilevanti ai fini IVA;
  • operazioni non rilevanti ad IVA dette anche operazioni estranee o fuori campo IVA.

Le prime sono operazioni che presentano tutti i presupposti per essere assoggettate all'imposta: quindi di tratta di cessioni di beni e prestazioni di servizi, così come definiti dalla legge, poste in essere da imprese o da lavoratori autonomi nel territorio dello Stato. Ovviamente, tra le operazioni rilevanti ai fini IVA, si comprendono anche le importazioni da chiunque effettuate.

Le operazioni fuori campo IVA sono operazioni prive di almeno uno dei presupposti necessari per l'applicazione dell'imposta. Quindi si può trattare di:

  • operazioni poste in essere dai privati (mancanza del presupposto soggettivo).

    Esempio: un privato che vende la propria auto usata non è tenuto ad applicare l'IVA sull'operazione;

  • operazioni che non costituiscono cessioni di benio prestazioni di servizi secondo la definizione data dalla legge (mancanza del presupposto oggettivo).

    Esempi: le prestazioni di lavoro subordinato o il pagamento di una somma di denaro per risarcire un danno causato ad un terzo;

  • operazioni effettuate fuori del territorio dello Stato (mancanza il presupposto territoriale).

    Esempio: la vendita di un immobile situato all'estero.


La distinzione è importante non solo ai fini dell'applicazione dell'imposta, ma anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge:

  • le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sono anche sono soggette a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di IVA.

    Esempio: l'operazione rilevante ai fini IVA va fatturata, la fattura deve essere registrata in un apposito registro, ecc..;

  • le operazioni fuori campo IVA non sono soggette agli adempimenti previsti dalle leggi che regolano l'imposta.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

OPERAZIONI IMPONIBILI, ESENTI, ESCLUSE, NON IMPONIBILI

Le operazioni rilevanti ai fini IVA, a loro volta, si distinguono in:

  • operazioni imponibili. Questa categoria di operazioni comprende tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso, da soggetti passivi IVA nell'ambito del territorio nazionale.

    Esempio: il commerciante al dettaglio che vende un elettrodomestico ad un privato tenuto ad applicare l'IVA.

    Tra le operazioni imponibili va incluso anche l'autoconsumo, cioè la destinazione dei beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

    Ad esempio, il commerciante di apparecchi per la telefonia che prende dal proprio magazzino un cellulare per darlo al figlio, deve applicare sull'operazione l'IVA anche se si tratta di un'operazione a titolo gratuito;

  • operazioni esenti. Queste sono operazioni che hanno tutti i requisiti per essere considerate imponibili, ma per le quali il legislatore, per ragioni di opportunità economica e sociale, ha previsto che non venga applicata l'IVA.

    Esempi: interessi per dilazioni di pagamento, prestazioni mediche, prestazioni didattiche, prestazioni dei servizi di pompe funebri, ecc..

  • operazioni non imponibili. In questa categoria rientrano operazioni che non sono tassate in quanto si riferiscono a beni destinati al consumo fuori dal territorio nazionale. Essendo l'IVA un'imposta sui consumi essa colpisce il bene nel luogo in cui esso sarà consumato. La non imponibilità di queste operazioni, quindi, mira ad evitare una doppia imposizione.

    Esempio: l'impresa che esporta della merce, che si trova in Italia, negli Stati Uniti effettua un'operazione non imponibile. Infatti la merce, pur essendo presente nel territorio nazionale al momento della cessione (quindi vi è il presupposto territoriale) sarà consumata al di fuori dell'Italia.

    Questa categoria di operazioni comprende:

    • le esportazioni;
    • le operazioni relative al settore nautico ed aeronautico;
    • i servizi connessi alle attività internazionali (disciplinati rispettivamente agli art.8, 8-bis e 9 del DPR 633/72);
    • le cessioni intracomunitarie.


OPERAZIONI ESCLUSE

Un gruppo a parte è costituito dalla operazioni escluse dalla base imponibile e disciplinate dall'art.15 del DPR 633/72.

A queste operazioni non si applica l'IVA poiché, in genere, manca il presupposto oggettivo, ma sono strettamente collegate con operazioni imponibili.

Rientrano tra queste operazioni:

  • gli interessi moratori o le penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
  • il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
  • i rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché, regolarmente documentate;
  • l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa.

 
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