EFFETTI PASSIVI
Nel conto rileviamo:
- I pagherò firmati ai fornitori in seguito all'acquisto di beni o di servizi;
- le tratte spiccate nei confronti dell'azienda da parte dei fornitori in seguito all'acquisto di beni o di servizi;
- il pagamento di tali pagherò e tratte.
Natura del conto:
Finanziario
Tipo di conto:
Bilaterale
DARE
In dare registriamo le diminuzioni degli effetti passivi.
Esempi:
- pagamento dell'effetto;
- pagamento parziale dell'effetto (per la parte pagata);
- rinnovo totale o parziale dell'effetto (per l'importo della vecchia cambiale rinnovata).
AVERE
In avere registriamo gli aumenti degli effetti passivi.
Esempi:
- rilascio di pagherò e accettazione di tratte emesse nei confronti dell'azienda da parte dei fornitori;
- rinnovo totale o parziale di un effetto (per il valore del nuovo effetto sottoscritto o accettato);
- emissione di un effetto di rivalsa, cioè di un effetto che sostituisca un precedente effetto insoluto e protestato, comprensivo anche delle spese di proteso.
Posizione in bilancio:
SP P D 8
Legenda
SP = Stato Patrimoniale | P = passivo | 8 = Debiti rappresentati da titoli di credito
Occorre indicare separatamente gli importi esigibili entro l'esercizio successivo
Il conto si chiude a:
Stato Patrimoniale
Nota:
Il conto compare nel piano dei conti anche con la dicitura Cambiali passive.
Criterio di valutazione in bilancio:
I debiti devono essere valutati al costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale (art.2426 Codice civile, punto 8).
Fino al 31/12/2015
Il Codice civile non prevedeva espressamente alcun criterio di valutazione dei debiti.
In assenza di precise disposizioni, essi venivano iscritti in bilancio in base al loro valore nominale.
Bilancio in forma abbreviata:
Nel bilancio in forma abbreviata lo Stato Patrimoniale comprende le sole voci contrassegnate con le lettere maiuscole e i numeri romani.
Quindi i debiti rappresentati da titoli di credito sono indicati insieme a tutti gli altri debiti (SP.P.D).
Nella voce D devono essere separatamente indicati i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà (non l'obbligo) di effettuare la valutazione dei debiti (ivi inclusi gli effetti passivi) al valore nominale.