REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

FORMAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

La redazione e l'approvazione del bilancio d'esercizio coinvoge tutti gli organi della società: partendo dall'organo amministrativo che predispone il progetto di bilancio, per passare poi al controllo effettuato da parte dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e terminando con l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

Leggermente diverso è l'iter di formazione e approvazione del bilancio nelle società per azioni che adottano il sistema dualistico.

REDAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO

Il compito di redigere il bilancio d'esercizio spetta agli amministratori, qualunque sia la veste giuridica della società.

In particolare, per ciò che concerne le società per azioni la redazione del bilancio compete:

  • all'amministratore unico o al consiglio di amministrazione, se la società applica il sistema ordinario;
  • al consiglio di gestione se la società applica il sistema dualistico;
  • al consiglio di amminsitrazione se la società applica il sistema monistico.

Nelle società quotate in borsa, per la redazione del bilancio (come pure per la redazione gli altri documenti contabili), gli amministratori si avvalgono della cooperazione di un dirigente.

Nelle Sapa sono applicabili le stesse norme previste per le Spa.

Nelle Srl la formazione del progetto di bilancio è compito dell'organo amministrativo.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio predisposto dagli amministratori o dal consiglio di gestione si compone di:


LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Nelle Spa, l'approvazione del bilancio compete:

  • all'assemblea ordinaria dei soci nel caso in cui la società adotti il sistema tradizionale o quello monistico;
  • al consiglio di sorveglianza nel caso in cui la società adotti il sistema dualistico.

    Tuttavia, in presenza di un sistema dualistico, lo statuto può prevedere che:

    • nell'ipotesi di mancata approvazione;
    • oppure su richiesa di almeno 1/3 dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza;

    l'approvazione del bilancio spetti all'assemblea dei soci.


Nelle Sapa sono applicabili le medesime norme previste per le Spa.

Nelle Srl l'approvazione del bilancio compete ai soci.

 
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