FORMAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

CODICE CIVILE

L'iter di formazione del bilancio d'esercizio inizia con la predisposizione del progetto di bilancio da parte degli amministratori della società e prosegue con l'approvazione del bilancio ed il deposito del bilancio approvato.

PROGETTO DI BILANCIO

Il progetto di bilancio, redatto dagli amministratori, insieme alla relazione sulla gestione devono essere inviati agli organi preposti al controllo della società.

RELAZIONE DEI SINDACI

Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere comunicati dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

DEPOSITO PRESSO LA SEDE SOCIALE

I seguenti documenti:

devono restare depositati in copia nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea che deve approvare il bilancio, e fino a quando esso non sia stato approvato, affinché i soci ne possano prendere visione.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'approvazione del bilancio spetta all'assemblea ordinaria dei soci nel caso di società che adottano il sistema tradizione o quello monistico e al consiglio di sorveglianza nel caso di società che adottano il sistema dualistico.

L'assemblea dei soci deve essere convocata per l'approvazione del bilancio:

  • almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza dell’assemblea, nel caso delle Srl e delle Spa non quotate;
  • almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea nel caso delle Spa quotate.

Il bilancio deve essere approvato entro il termine stabilito dallo statuto e comunque:

  • non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
  • entro 180 giorni nel caso in cui sia previsto dallo statuto qualora si tratti di:
    • società tenute alla redazione del bilancio consolidato di gruppo;
    • oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

Gli amministratori devono, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell’assemblea.

Tali documenti possono essere anche spediti all'ufficio del registro delle imprese, mediante lettera raccomandata.

Dell’avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità limitata.

SOCIETA' NON QUOTATE IN BORSA

Le società non quotate in borsa sono tenute a depositare presso il registro delle imprese anche elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime.

Il deposito deve essere effettuato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

 
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