LA DEFINIZIONE DI AZIENDA NEL CODICE CIVILE

AZIENDA ED IMPRENDITORE NEL CODICE CIVILE

L'AZIENDA NEL CODICE CIVILE

Nel Codice civile l'azienda è definita all'art.2555.

Secondo l'articolo in esame l'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

La norma pone l'accento soprattutto sui beni che formano l'impresa. Questa definizione, dunque, privilegia l'aspetto statico dell'azienda e non tiene conto:

  • né dell'insieme delle attività che l'organismo economico svolge per raggiungere i propri fini;
  • né delle persone che sono parte del complesso aziendale.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

AZIENDA ED IMPRESA

Dalla lettura dell'art.2555 del Codice civile si comprende chiaramente che azienda ed impresa sono due cose diverse: l'azienda è lo strumento attraverso il quale viene esercitata l'impresa.

Pur essendo, essi, due concetti distinti sono strettamente legati tra loro: i casi nei quali può esistere l'azienda senza l'impresa,o viceversa, l'impresa senza l'azienda, sono del tutto marginali.

Si può parlare di impresa senza azienda, ad esempio, in quelle attività di servizi dove la persona dell'imprenditore ha un ruolo di primo piano e l'attività viene esercitata senza ricorrere a beni.

Si può parlare di azienda senza impresa, ad esempio, quando l'azienda si è costituita, ma non si è ancora iniziato ad esercitare l'impresa in attesa delle autorizzazioni necessarie.

Ovviamente, entrambe queste situazioni, sono ipotesi marginali.

Dunque, sotto il profilo giuridico, col termine azienda si indica l'aspetto statico dell'organizzazione economica, mentre col termine impresa si indica l'aspetto dinamico della stessa.

L'IMPRENDITORE NEL CODICE CIVILE

Anche se l'art.2555 del Codice civile, nel definire l'azienda, richiama il concetto di impresa non esiste alcun articolo che ne fornisca una definizione.

Nel Codice civile troviamo solamente la definizione di imprenditore: in questo modo il Codice dà importanza soprattutto alla persona che esercita l'impresae non tanto, all'impresa di per se stessa.

L'art.2082 definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.

Dunque, affinché si possa parlare di imprenditore, devono essere presenti tre requisiti:

  • un'attività professionale, ovvero un'attività svolta in maniera abituale;
  • un'attività economica caratterizzata da una combinazione di cose in vista del raggiungimento di un obiettivo economico;
  • un fine che può consistere nella produzione o nello scambio di beni e servizi.

 
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