AZIENDE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

IMPRESE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

AZIENDE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

A seconda della forma giuridica le aziende si classificano in:

  • aziende individuali;
  • aziende collettive.

AZIENDE INDIVIDUALI

Le aziende individuali sono aziende costituite da una sola persona: il soggetto giuridico dell'azienda, quindi, è una persona fisica.

Le aziende individuali rappresentato la prima forma di azienda che si è sviluppata, quando l'attività d'impresa era svolta con un modesto impiego di capitali i quali potevano essere conferiti da una sola persona.

Con il progresso economico, con la necessità di disporre di aziende dotate di maggiori attrezzaturee mezzi, le aziende individuali sono state sempre più affiancate da quelle collettive nelle quali i mezzi sono apportati da più soggetti e che, di conseguenza, possono affrontare con maggiore successo attività economiche più complesse.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

AZIENDE COLLETTIVE

Le aziende collettive sono aziende esercitate da dueo più persone che conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art.2247 Codice civile).

Esse prendono il nome di società, mentre i soggetti che conferiscono i beni sono detti soci.

Il soggetto giuridico di una società può essere costituito da più persone fisiche o da una persona giuridica. A tale proposito si distinguono le:


Nelle società di persone il soggetto giuridico è dato dai singoli soci. Essi assumono i diritti e gli obblighi che derivano dall'esercizio dell'attività dell'impresa.

Nelle società di capitali il soggetto giuridico è la società stessa. In altre parole è la società che assume gli obblighi e i diritti che derivano dall'esercizio dell'attività d'impresa.

SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI

La distinzione tra società di persone e società di capitali è basata, soprattutto, sulla diversa responsabilità che i soci assumono nei confronti delle obbligazioni sociali, cioè dei debiti contratti dalla società.

Salvo alcune eccezioni:

  • nelle società di persone i soci assumono una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali;
  • nelle società di capitali i soci assumono una responsabilità limitata alle quote di capitale conferite.

Se la società non è in grado di far fronte ai debiti contratti in quanto il suo patrimonio non è sufficiente, una volta che i creditori della società hanno agito sul patrimonio della società:

  • possono rivalersi anche sul patrimonio personale dei soci che hanno una responsabilità illimitata. Inoltre, essendo la responsabilità illimitata anche solidale, il pagamento delle obbligazioni sociali può essere chiesto indifferentemente all'uno o all'altro socio;
  • non possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci che hanno una responsabilità limitata. Essi rispondono delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle somme conferite nella società.

 
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